La decisione di automatizzare il proprio magazzino presuppone molteplici condizioni e risultati, sia logistici che finanziari. Una volta presa la decisione e quindi acquistato un nuovo impianto automatico, inizia una fase molto delicata di carattere finanziario, sia per il reperimento delle risorse economiche (capitale proprio oppure leasing?) sia per l’ammortamento dell’impianto.
A questo punto il Vs. responsabile amministrativo si trova di fronte ad alcune domande:
- Come comportarsi ai fini dell’ammortamento?
- Un magazzino automatico e’ da considerarsi un impianto unico?
- Se nella tabella dei coefficienti di ammortamento di riferimento della societa’ non c’e’ la categoria “grandi impianti”, quale aliquota utilizzare?
- Come e quando si determina la data di entrata in funzione (data di consegna, di collaudo, ecc…)?
QUALE ALIQUOTA APPLICARE
Il legislatore ed i vari Governi hanno esaminato il problema nello specifico, offrendo soluzioni e chiarimenti al problema; ma andiamo per ordine.
Il Decreto Ministeriale “29 Ottobre 1974” del Ministero delle Finanze ha stabilito la “Tabella dei coefficienti di Ammortamento” per tutte le tipologie di Aziende, dividendole in 22 Gruppi merceologici fondamentali; all’interno di ciascun gruppo, le Aziende sono nuovamente suddivise in “speci” (mediamente una decina per ogni gruppo). Per ciascuna specie, infine, vengono indicati i beni ed i relativi coefficienti di ammortamento. La Tabella e’ stata poi aggiornata e modificata nel successivo Decreto Ministeriale “31 Dicembre 1998” sempre del Ministero delle Finanze. (riferimenti: D.M. 29/10/74, G.U. n. 291 del 8/11/74 – D.M. 31/12/88, G.U. supplemento n. 27 del 02/02/89)
Esiste un problema tecnico di notevole importanza: la voce ammortizzabile relativa ad un magazzino automatico, indicata nella tabella come “grandi impianti specifici macchine operatrici automatici”, viene prevista solamente nel Gruppo VII – specie 1a/A, relativamente alle Industrie manifatturiere, metallurgiche e meccaniche: e le altre Aziende?
Ai fini dell’inquadramento di un magazzino automatico come un unico impianto complesso, cioe’ risultato di un insieme complesso di componenti autonome, bisogna innanzi tutto stabilire se le parti componenti l’impianto possiedono una propria autonomia funzionale. In parole povere: se consideriamo le parti componenti l’impianto come autonome ed indipendenti, dovremmo applicare i seguenti coefficienti di ammortamento:
- Hardware e software 18%
- Fabbricati 3%
- Altre parti 10%
Come risulta dalla sopracitata tabella di riferimento dei coefficienti di ammortamento.
Sull’argomento e’ intervenuto il Ministero delle Finanze, tramite la Risoluzione Ministeriale n. 9/1285 del 9 Febbraio 1985, a chiarimento di un problema sollevato da una Azienda tessile che aveva appena acquistato un magazzino automatico:
“Si ritiene che un magazzino robottizzato, il cui scopo e’ quello di accentrare la produzione in un unico punto da dove viene successivamente spedita alla varia clientela, rappresenta un tutto unitario le cui componenti (nastri trasportatori, traslatori robottizzati, torri di accumulo, smistatrice e calcolatore) non possiedono una propria autonomia funzionale, configurandosi invece come parti di un unico complesso che, in quanto tale, deve essere ammortizzato con applicazione di un unico coefficiente di ammortamento.”
Se da un punto di vista logistico ci sarebbe qualcosa da obiettare sulla terminologia applicata, il Ministero chiarisce perfettamente che non si puo’ pensare di applicare differenti aliquote di ammortamento, poiche’ le componenti dell’impianto non possono operare separatamente ed avere una propria autonomia tecnico/funzionale. Quindi bisogna considerare il magazzino automatico come un unico bene ed applicare il giusto coefficiente; quale?
Un’altra Risoluzione Ministeriale (n. 9/074 del 22 Marzo 1980) risolve il problema, secondo cui “a parita’ di condizioni d’impiego, un bene subisce la medesima usura indipendentemente dal gruppo di attivita’ cui l’impresa appartiene.”
Questo vuol dire che se il bene da ammortizzare (nel nostro caso il magazzino automatico) non e’ compreso tra quelli previsti nella categoria di appartenenza dell’Azienda (la “famosa” tabella dei coefficienti di ammortamento) e’ possibile utilizzare coefficienti riferiti al medesimo bene, ma inseriti nell’ambito di un gruppo di appartenenza diverso.
Nel caso di un magazzino automatico, quindi, una Azienda puo’ ammortizzare l’impianto (comprensivo di tutti i suoi componenti) con il coefficiente di ammortamento previsto per i “grandi impianti specifici macchine operatrici automatici”, Gruppo VII – specie 1a/A, relativamente alle Industrie manifatturiere, metallurgiche e meccaniche, anche se non facente parte di questa categoria di attivita’.
L’aliquota ordinaria di ammortamento prevista per questa categoria e pari al 17.50 %; unica eccezione e’ costituita dalla specie 2a del Gruppo VII dove il coefficiente di ammortamento previsto e’ invece del 15.5 %.
QUANDO INIZIARE L’AMMORTAMENTO
L’installazione di un magazzino automatico avviene per fasi successive che, per impianti particolarmente complessi, non si riuniscono nello stesso anno fiscale dell’Azienda. Le fasi fondamentali, solitamente sono:
- Consegna macchinari
- Montaggio meccanico ed elettrico
- Installazione hardware e software
- Avviamento
- Messa in servizio
- Collaudo finale
Da quando decorre il periodo di ammortamento dal punto di vista fiscale?
La norma contenuta nel “Comma 1 – art. 67 del D.P.R. n. 917 del 22/12/86” richiede, ai fini della deducibilita’ delle quote, “l’effettiva entrata in funzione del bene e non la capacita’ del cespite di svolgere le proprie operazioni nell’ambito di semplici prove di funzionamento.”
Nel caso di un magazzino automatico, quindi, non si puo’ prevedere il momento iniziale del computo dell’ ammortamento alla fine del montaggio e neppure all’inizio della messa in servizio, ma solamente alla data in cui l’impianto viene definitivamente collaudato e consegnato; di solito, inoltre, questo momento coincide, a termini di contratto di fornitura, con la data di inizio garanzia.
E’ utile anche che l’Azienda verifichi attentamente le clausole contrattuali per poter cominciare a conteggiare l’ammortamento dal momento in cui l’impianto, oltre ad essere riconosciuto giuridicamente di proprieta’, viene effettivamente impiegato nel processo produttivo e/o logistico aziendale.
A meno di particolari condizioni concordate tra Cliente/fornitore, la data di consegna corrisponde alla data del collaudo finale, quando usualmente inizia il periodo di garanzia. E’ quindi preferibile che l’Azienda richieda al fornitore un documento che attesti l’avvenuta consegna, al momento del collaudo finale con esito favorevole.